Requisiti UE: il Regolamento (CE) 2003/2003 ("Regolamento CE relativo ai concimi") definisce le prescrizioni sui concimi minerali costituiti da uno o più nutrienti vegetali venduti nell'Unione europea. Ti ricordiamo che gli altri concimi sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati membri dell'UE. Oltre ai requisiti chimici e tecnici specifici, il Regolamento CE sui concimi definisce i requisiti in materia di etichettatura, tracciabilità e informazioni. Il Regolamento CE sui concimi sarà sostituito dal Regolamento (UE) 2019/1009 ("Nuovo regolamento UE sui concimi") in vigore a partire dal 16 luglio 2022.
È tua responsabilità rispettare i requisiti dell'Unione europea se vendi concimi all'interno dei suoi confini. Devi inoltre rispettare le leggi e le normative nazionali degli Stati membri in cui vendi questi prodotti.
Maggiori informazioni sui requisiti dell'Unione europea sono riportate di seguito in questa pagina.
Requisiti UK: fino al termine del periodo di transizione per la Brexit (31 dicembre 2020), il Regolamento CE sui concimi definisce i requisiti per i concimi minerali costituiti da uno o più nutrienti vegetali venduti nel Regno Unito. Oltre ai requisiti chimici e tecnici specifici, il Regolamento CE sui concimi definisce i requisiti in materia di etichettatura, tracciabilità e informazioni. Il Regolamento britannico sui concimi del 1991 (n. 2197) definisce anche i requisiti per l'etichettatura e la confezione dei fertilizzanti venduti nel Regno Unito.
Al termine del periodo di transizione per la Brexit (31 dicembre 2020), verrà applicata una versione modificata del Regolamento CE sulla fornitura e la vendita di concimi nel Regno Unito in seguito agli emendamenti post-Brexit Regolamenti 2019 sui concimi e materiali in nitrato di ammonio ("UK Regulation on Fertiliser Products"). Si applicano regole diverse ai prodotti venduti nelle seguenti aree geografiche: (1) Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) e (2) Irlanda del Nord. Di seguito trovi una nota in cui viene indicato dove saranno apportate modifiche rilevanti ai requisiti per il Regno Unito a seguito del periodo di transizione per la Brexit.
È tua responsabilità rispettare i requisiti UK se vendi concimi nel Regno Unito. Se vendi anche sui siti web europei di Amazon, sarai tenuto a rispettare anche il Regolamento CE sui concimi e altri requisiti nazionali nei paesi in cui effettui la vendita di questi prodotti.
Maggiori informazioni sui requisiti del Regno Unito sono riportate di seguito in questa pagina.
Questo materiale è a scopo informativo e non dovrebbe essere utilizzato in sostituzione di una consulenza legale. Ti invitiamo a rivolgerti a un consulente legale per qualsiasi dubbio in merito alle leggi e ai regolamenti relativi al tuo prodotto. Questo documento riporta le informazioni aggiornate al momento della stesura. Tuttavia, i requisiti applicabili nell'UE e in UK potrebbero essere soggetti a variazioni, in particolare alla luce degli sviluppi relativi alla Brexit. Ti invitiamo a consultare le attuali linee guida UK sulla Brexit applicabili ai tuoi prodotti (se disponibili) per maggiori informazioni sulle modifiche che potrebbero interessare la tua attività di vendita dopo la fine del periodo di transizione.
Il Regolamento CE sui concimi si applica ai concimi (definiti come un materiale la cui funzione principale è quella di fornire nutrienti alle piante) che appartengono a uno dei tipi elencati nell'Allegato I del Regolamento CE sui concimi e sono designati come concimi CE.
Il Regolamento CE sui concimi si applica ai fabbricanti di concimi. Tuttavia, sei considerato un fabbricante se sei responsabile dell'offerta per la vendita o la fornitura di un concime nell'UE. L'offerta di un concime per la vendita o per la fornitura nell'Unione europea comprende:
In particolare, sarai considerato un fabbricante se sei un produttore, un importatore o un confezionatore che lavora per conto proprio o se modifichi le caratteristiche di un concime.
I distributori che non modificano le caratteristiche di un concime non sono considerati fabbricanti.
È importante sottolineare che il fabbricante deve essere stabilito all'interno dell'UE e che è responsabile della conformità del concime ai sensi del Regolamento CE sui concimi.
Denominazione del concime
I concimi contrassegnati come "concime CE" possono circolare liberamente sul mercato dell'UE. Quelli che soddisfano i requisiti del Regolamento CE sui concimi e appartengono a un tipo di concime elencato nell'Allegato I possono essere contrassegnati come "concime CE".
Un concime può essere incluso nell'Allegato I solo se:
I concimi che non soddisfano i requisiti del Regolamento non devono essere designati come "concime CE".
Il Regolamento CE sui concimi contiene disposizioni specifiche relative a determinati tipi di concimi. È necessario garantire il rispetto di queste disposizioni nella misura in cui si applicano ai concimi.
Etichettatura e informazioni
Le confezioni, le etichette e i documenti di accompagnamento devono recare le seguenti marcature. Tali marcature devono essere chiaramente separate da qualsiasi altra informazione sulle confezioni, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento:
Se i concimi sono confezionati, tali marcature di identificazione devono figurare sulla confezione o sulle etichette. Se sono sfusi, tali marcature devono figurare sui documenti di accompagnamento. I concimi confezionati devono essere chiusi in modo che, manualmente o tramite un dispositivo, assicurino che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o la confezione stessa risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.
I concimi fluidi venduti nell'Unione europea devono essere accompagnati da adeguate istruzioni supplementari, che devono riguardare, in particolare, la temperatura di conservazione e la prevenzione degli incidenti durante lo stoccaggio.
Possono essere aggiunte ulteriori informazioni facoltative di identificazione, per esempio indicazioni sulle percentuali delle dosi.
Lingua
L'etichetta, le marcature sulla confezione e i documenti di accompagnamento devono essere redatti nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in cui è venduto il concime CE.
Tracciabilità
Il regolamento CE sui concimi impone al fabbricante di tenere registri sulla loro origine. Tali registri devono essere disponibili per l'ispezione da parte dell'autorità dello Stato membro fintantoché il concime viene fornito nell'UE e per un periodo di due anni dopo che il fabbricante ha cessato di fornirli.
Non esistono requisiti generali di registrazione a livello UE. Tuttavia, i concimi a base di nitrato di azoto ad alto tenore di azoto devono superare una prova di "resistenza alla detonazione" e i risultati delle prove devono essere presentati alle autorità competenti almeno cinque giorni prima dell'offerta per la vendita o per la fornitura del concime nell'UE, o, nel caso di importazioni, almeno 5 giorni prima dell'arrivo alle frontiere dell'UE. In seguito, il fabbricante deve continuare a garantire che tutti i concimi venduti nell'Unione europea siano in grado di superare il test.
Sebbene il Regolamento CE sui concimi non imponga obblighi ai distributori, a condizione che questi non siano considerati fabbricanti (vedi "Chi detiene obblighi in base ai requisiti UE"), i distributori hanno obblighi ai sensi della Direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti quando vendono ai consumatori.
Tra questi vi sono:
Il nuovo Regolamento UE sui concimi abrogherà il Regolamento CE sui concimi. Le modifiche al regime normativo includono:
Ti invitiamo a visitare il sito web della Commissione europea per maggiori informazioni sui requisiti UE per i concimi:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8871/attachments/1/translations/?locale=it
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_it
I requisiti del Regno Unito per i concimi vengono applicati a tutti i prodotti venduti nel Regno Unito, ma le disposizioni vengono applicate in modo diverso in Gran Bretagna ("GB") (Inghilterra, Scozia e Galles) e Irlanda del Nord ("NI"). Maggiori informazioni sulle condizioni in vigore in Irlanda del Nord ("NI") sono riportate di seguito in questa pagina.
I requisiti del Regno Unito per i concimi si applicano ai concimi (definiti come un materiale la cui funzione principale è quella di fornire nutrienti alle piante) che appartengono a uno dei tipi elencati nell'Allegato I del Regolamento CE sui concimi e sono designati come "concimi CE" (fino al termine del periodo di transizione per la Brexit) o nell'Allegato I del Regolamento UK sui concimi e sono designati come "concimi UK" (dopo la fine del periodo di transizione).
I requisiti del Regno Unito si applicano ai fabbricanti di concimi. Tuttavia, sei considerato un fabbricante se sei responsabile dell'offerta per la vendita o la fornitura di un concime in GB. L'offerta di un concime per la vendita o per la fornitura in GB comprende:
In particolare, sarai considerato un fabbricante se sei un produttore, un importatore o un confezionatore che lavora per conto proprio o se modifichi le caratteristiche di un concime.
I distributori che non modificano le caratteristiche di un concime non sono considerati fabbricanti.
È importante sottolineare che il fabbricante è responsabile della conformità del concime ai requisiti del Regno Unito. Fino al termine del periodo di transizione per la Brexit (31 dicembre 2020), il fabbricante deve essere stabilito all'interno dell'Unione europea. Al termine del periodo di transizione, il fabbricante deve essere stabilito in GB.
Denominazione del concime
I concimi che soddisfano i requisiti UK possono essere marcati con una delle seguenti denominazioni che consentono al concime di circolare liberamente nel Regno Unito:
Un concime può essere incluso nell'Allegato I solo se:
I concimi che non rispettano i requisiti non devono essere designati come "concime CE" (fino al termine del periodo di transizione per la Brexit) o come "concime UK" (dopo il termine del periodo di transizione).
I requisiti UK contengono disposizioni specifiche relative a determinati tipi di concimi. È necessario garantire il rispetto di queste disposizioni nella misura in cui si applicano ai concimi.
Etichettatura e informazioni
Le confezioni, le etichette e i documenti di accompagnamento devono recare le seguenti marcature. Tali marcature devono essere chiaramente separate da qualsiasi altra informazione sulle confezioni, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento:
Se i concimi sono confezionati, tali marcature di identificazione devono figurare sulla confezione o sulle etichette. Se sono sfusi, tali marcature devono figurare sui documenti di accompagnamento. I concimi confezionati devono essere chiusi in modo che, manualmente o tramite un dispositivo, assicurino che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o la confezione stessa risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.
I concimi fluidi venduti nel Regno Unito devono essere accompagnati da adeguate istruzioni supplementari, che devono riguardare, in particolare, la temperatura di conservazione e la prevenzione degli incidenti durante lo stoccaggio.
Possono essere aggiunte ulteriori informazioni facoltative di identificazione, per esempio indicazioni sulle percentuali delle dosi.
Lingua
L'etichetta, le marcature sul pacco e i documenti di accompagnamento devono essere redatti in inglese, mentre le informazioni possono essere visualizzate anche in altre lingue.
Tracciabilità
Il regolamento CE sui concimi impone al fabbricante di tenere registri sulla loro origine. Tali registri devono essere disponibili per l'ispezione da parte delle autorità del Regno Unito fintantoché il fertilizzante viene fornito nel paese e per un periodo di due anni dopo che il fabbricante ha cessato di fornirli. Le autorità preposte nel Regno Unito sono Trading Standards, lo Scottish Council in Scozia e il Ministero dell'agricoltura, dell'ambiente e degli affari rurali nell'Irlanda del Nord.
Non esistono requisiti generali di registrazione. Tuttavia, i concimi a base di nitrato di azoto ad alto tenore di azoto devono superare una prova di "resistenza alla detonazione" e i risultati delle prove devono essere presentati alla Segreteria di Stato del Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali almeno cinque giorni prima dell'offerta per la vendita o per la fornitura del concime in GB, o, nel caso di importazioni, almeno cinque giorni prima dell'arrivo alle frontiere della GB. In seguito, il fabbricante deve continuare a garantire che tutti i concimi venduti nel Regno Unito siano in grado di superare il test.
Sebbene il Regolamento CE sui concimi non imponga obblighi ai distributori, a condizione che questi non siano considerati fabbricanti (vedi la sezione sopra "Chi detiene obblighi in base ai requisiti UK"), i distributori hanno obblighi ai sensi del Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti del Regno Unito quando vendono ai consumatori.
Tra questi vi sono:
Ti ricordiamo che, a seguito del protocollo dell'Irlanda del Nord, in NI saranno applicate regole diverse a partire dal 1° gennaio 2021. Nello specifico:
Il governo UK ha pubblicato delle linee guida sulla vendita di prodotti in GB e in NI, che diventeranno effettive dopo la Brexit. Questa guida fornisce informazioni per produttori, importatori e distributori in merito ai requisiti di conformità in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, tra cui:
Ti invitiamo a leggere tali regole con attenzione (link di seguito), insieme a qualsiasi altra indicazione del governo UK che possa applicarsi ai tuoi prodotti. In caso di domande sulle leggi e sui regolamenti applicabili ai prodotti a partire dal 1° gennaio 2021, contatta il tuo consulente legale.
Le linee guida relative alla Brexit sono disponibili qui:
Ti invitiamo a visitare i seguenti siti web del governo del Regno Unito per maggiori informazioni sui requisiti UK per i concimi, incluse le modifiche a seguito della Brexit a partire dal 1° gennaio 2021:
https://www.gov.uk/guidance/manufacturing-and-marketing-fertilisers-from-1-january-2021
Ti invitiamo inoltre a visitare il sito web Business Companion, che contiene indicazioni sulle norme di conformità dei prodotti nel Regno Unito: