Requisiti EU: La Direttiva 94/11/CE (la "Direttiva sull'etichettatura dei componenti delle calzature") stabilisce i requisiti relativi ai materiali utilizzati nei principali componenti delle calzature vendute ai consumatori nell'EU. Essa stabilisce le norme per l'etichettatura delle calzature, compresi il contenuto e la forma dell'etichetta, nonché la responsabilità dell'etichettatura.
Se vendi calzature incluse nella Direttiva sull'etichettatura dei componenti delle calzature, devi assicurarti che siano conformi a tali requisiti. È inoltre necessario prendere in considerazione gli obblighi previsti dal Regolamento REACH e, se le calzature sono progettate per tutelare gli individui che le indossano da uno o più rischi per la salute e la sicurezza, dal Regolamento DPI.
È responsabilità dell'utente rispettare la Direttiva sull'etichettatura dei componenti delle calzature. È inoltre necessario rispettare le leggi e i regolamenti nazionali applicabili negli Stati membri, che attuano la Direttiva sull'etichettatura dei componenti delle calzature.
Trovi maggiori informazioni sui requisiti dell'EU di seguito.
Requisiti UK: Le Normative UK 1995/2489 sull'etichettatura delle calzature (le "Normative sull'etichettatura dei componenti delle calzature") stabiliscono i requisiti relativi ai materiali utilizzati nei principali componenti delle calzature vendute ai consumatori in UK. Esse stabiliscono le norme per l'etichettatura delle calzature, compresi il contenuto e la forma dell'etichetta, nonché la responsabilità dell'etichettatura.
Se vendi prodotti in UK che sono contemplati dalle Normative sull'etichettatura dei componenti delle calzature, devi assicurarti che siano conformi a questi requisiti. È inoltre necessario prendere in considerazione gli obblighi previsti dal Regolamento REACH così come mantenuto e modificato dalle leggi successive alla Brexit e, se le calzature sono progettate per tutelare gli individui che le indossano da uno o più rischi per la salute e la sicurezza, dal Regolamento DPI.
Vengono applicate norme differenti per i prodotti venduti nei seguenti paesi:
È tua responsabilità rispettare le Normative sull'etichettatura dei componenti delle calzature e altri requisiti applicabili se vendi calzature in UK. Oltre a ciò, se vendi calzature anche sul sito web o sui siti web EU di Amazon, ricorda che devi attenerti alle leggi e normative vigenti negli Stati membri che recepiscono le Normative sull'etichettatura dei componenti delle calzature.
Trovi maggiori informazioni sui requisiti UK di seguito.
Queste informazioni sono da intendersi a scopo unicamente informativo e non costituiscono consulenza di natura legale. Se hai domande sulle leggi e sui regolamenti applicabili alle calzature che vendi, ti consigliamo di rivolgerti a un consulente legale. Questo documento riporta le informazioni aggiornate al momento della stesura. Tuttavia, i requisiti applicabili nell'EU e in UK potrebbero essere soggetti a variazioni, in particolare alla luce degli sviluppi relativi alla Brexit. Per maggiori informazioni sulle modifiche che potrebbero interessare la tua attività di vendita dopo la fine del periodo di transizione, ti invitiamo a consultare le attuali linee guida UK relative alla Brexit applicabili ai tuoi prodotti (disponibili qui di seguito).
La Direttiva sull'etichettatura dei componenti delle calzature si applica alle calzature, compresi tutti gli oggetti con suole applicate destinati a proteggere o coprire il piede tra cui la tomaia, il rivestimento della tomaia, la suola interna e la suola esterna. L'Allegato II stabilisce che "le calzature possono variare dai sandali con tomaie costituiti semplicemente da lacci o nastri regolabili agli stivali alla coscia le cui tomaie coprono gambe e cosce". Dunque, a titolo di esempio, si considerano calzature le scarpe con tacco alto o piatto per uso interno o esterno normale, le calzature ortopediche, le calzature monouso (con suole applicate, generalmente progettate per essere utilizzate una sola volta), gli stivaletti alla caviglia, gli stivaletti, gli stivali al ginocchio e gli stivali alla coscia.
Sono contemplate alcune eccezioni tra cui quelle per le calzature di seconda mano, per alcune calzature protettive e per le calzature giocattolo.
L'etichettatura delle calzature deve fornire al consumatore informazioni sulle tre parti principali della calzatura: tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna nonché suola esterna. Ciò viene trasmesso mediante pittogrammi o indicazioni scritte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione per la vendita o la fornitura.
I materiali pertinenti (come il cuoio, il cuoio rivestito, i tessuti e altri materiali) devono essere indicati anche mediante pittogrammi o indicazioni scritte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione per la vendita o la fornitura.
I requisiti di etichettatura di cui sopra si applicano ai materiali che costituiscono almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e della suola interna delle calzature e almeno l'80% del volume della suola esterna. Se nessun materiale corrisponde almeno all'80%, occorre fornire informazioni sui due materiali principali utilizzati nella composizione delle calzature.
L'etichetta deve essere apposta su almeno una calzatura per paio, stampando, incollando, goffrando o utilizzando un'etichetta allegata.
La fornitura dell'etichetta e la sua accuratezza sono responsabilità del produttore o del suo agente autorizzato se stabiliti nell'EU. Se né il produttore né il suo agente autorizzato hanno sede nell'EU, l'incaricato della messa a disposizione delle calzature per la vendita o la fornitura nell'EU sarà la persona responsabile. I rivenditori devono garantire che le calzature in vendita presentino l'etichettatura richiesta.
Anche i produttori e i distributori hanno obblighi ai sensi della Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP). Consulta le informazioni sulla DSGP disponibili in questa pagina.
Visita il sito web della Commissione europea per maggiori informazioni sulla Direttiva sull'etichettatura dei componenti delle calzature:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/footwear/legislation_fr
Le Normative sull'etichettatura dei componenti delle calzature si applicano a tutti i prodotti venduti in UK, ma le disposizioni sono recepite diversamente da Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles, GB) e Irlanda del Nord. Di seguito trovi maggiori informazioni sulle condizioni in vigore in Irlanda del Nord (NI).
Le Normative sull'etichettatura dei componenti delle calzature si applicano alle calzature, compresi tutti gli oggetti con suole applicate destinati a proteggere o coprire il piede tra cui la tomaia, il rivestimento della tomaia, la suola interna e la suola esterna. La Tabella 1 stabilisce che "le calzature possono variare dai sandali con tomaie costituiti semplicemente da lacci o nastri regolabili agli stivali alla coscia le cui tomaie coprono gambe e cosce". Dunque, a titolo di esempio, si considerano calzature le scarpe con tacco alto o piatto per uso interno o esterno normale, le calzature ortopediche, le calzature monouso (con suole applicate, generalmente progettate per essere utilizzate una sola volta), gli stivaletti alla caviglia, gli stivaletti, gli stivali al ginocchio e gli stivali alla coscia.
Sono contemplate alcune eccezioni tra cui quelle per le calzature di seconda mano, per alcune calzature protettive e per le calzature giocattolo. Dal 31 dicembre 2020, le Normative sull'etichettatura dei componenti delle calzature verranno modificate per escludere le calzature coperte dal REACH.
L'etichettatura delle calzature deve fornire al consumatore informazioni sulle tre parti principali della calzatura: tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna nonché suola esterna. Ciò viene trasmesso mediante pittogrammi o indicazioni scritte in lingua inglese.
I materiali pertinenti (come il cuoio, il cuoio rivestito, i tessuti e altri materiali) devono essere indicati anche mediante pittogrammi o indicazioni scritte in lingua inglese.
I requisiti di etichettatura di cui sopra si applicano ai materiali che costituiscono almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e della suola interna delle calzature e almeno l'80% del volume della suola esterna. Se nessun materiale corrisponde almeno all'80%, occorre fornire informazioni sui due materiali principali utilizzati nella composizione delle calzature.
L'etichetta deve essere apposta su almeno una calzatura per paio, stampando, incollando, goffrando o utilizzando un'etichetta allegata.
L'etichettatura richiesta è responsabilità delle seguenti figure:
Ti ricordiamo che, a seguito del protocollo dell'Irlanda del Nord, in NI saranno applicate regole diverse a partire dal 1 gennaio 2021. Nello specifico:
Anche i produttori e i distributori hanno obblighi ai sensi delle Normative generali sulla sicurezza dei prodotti. Consulta le informazioni sulle Normative generali sulla sicurezza dei prodotti disponibili in questa pagina.
Il governo UK ha pubblicato delle linee guida per l'etichettatura dei componenti delle calzature in UK, in vigore a partire dal 1 gennaio 2021.
Ti invitiamo a consultare queste linee guida (link di seguito), insieme a qualsiasi altra indicazione specifica del governo UK applicabile al tuo prodotto. In caso di domande sulle leggi e sui regolamenti applicabili ai tuoi prodotti a partire dal 1 gennaio 2021, contatta un consulente legale.
Visita questo sito web per accedere alle informazioni fornite dal Department for Business, Energy & Industrial Strategy del governo UK:
Ti invitiamo inoltre a visitare il sito web Business Companion, che contiene indicazioni sulle norme di conformità dei prodotti UK.