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Seller_0P45R27lSqWXT

Trasmissione telematica dei corrispettivi per vendite online

buongiorno, ho un quesito da sottoporre:
noi venditori online che non siamo tenuti all’ emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale( la fattura elettronica quando richiesta dal cliente la emettiamo già ) , come ottemperiamo all’ obbligo dell’ invio telematico dei corrispettivi?
dobbiamo acquistare ugualmente un registratore di cassa per effettuare l’ invio telematico o esiste un’ altra strada percorribile?

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Trasmissione telematica dei corrispettivi per vendite online

buongiorno, ho un quesito da sottoporre:
noi venditori online che non siamo tenuti all’ emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale( la fattura elettronica quando richiesta dal cliente la emettiamo già ) , come ottemperiamo all’ obbligo dell’ invio telematico dei corrispettivi?
dobbiamo acquistare ugualmente un registratore di cassa per effettuare l’ invio telematico o esiste un’ altra strada percorribile?

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Seller_spj27ie4Md2zI
In risposta al post di: Seller_0P45R27lSqWXT

no, i venditori al dettaglio per corrispondenza di beni tangibili spediti per posta o corriere (commercio elettronico indiretto) non sono tenuti a certificare i corrispettivi e nemmeno a inviarli telematicamente a partire da luglio 2019 / gennaio 2020.

Vale l’art 2 lettera oo) DPR 696/96 che ci esonera dalla certificazione dei corrispettivi e di conseguenza all’invio telematico.

In ogni caso, se all’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza si affianca anche quella di un negozio, in tal caso per le sole vendite del negozio andrà usato il registratore telematico ovviamente.

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Seller_3exVJzW4oBOyX
In risposta al post di: Seller_0P45R27lSqWXT

Per le vendite a distanza vere e proprie – ossia, fermo quanto appena detto sulle modalità di consegna, quelle «senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso» (cfr. l’articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo il quale, al successivo articolo 47, esclude peraltro dal suo novero i contratti «n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati») – occorre rammentare che se le stesse, come sembrerebbe nel caso rappresentato, non costituiscono cessioni da/verso soggetti comunitari (ipotesi nella quale sarebbe applicabile il disposto degli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), sono esentate dagli obblighi di certificazione.

Le recenti disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi, infatti, non inficiano le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato, secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non soggetta all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I corrispettivi delle vendite dovranno, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del decreto IVA, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

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Seller_yThYphkPIE0JT
In risposta al post di: Seller_0P45R27lSqWXT

Ma per la registrazione dei corrispettivi, che documento va allegato al registro dei corrispettivi?
Che tipo di riscontro possono fare?

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Seller_0P45R27lSqWXT
In risposta al post di: Seller_0P45R27lSqWXT

ok, ma i dati annotati sul registro dei corrispettivi,devo poi inviarli all’ agenzie delle entrate .
quale modalità si deve utilizzare???

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Seller_spj27ie4Md2zI
In risposta al post di: Seller_0P45R27lSqWXT

Giusto per fare chiarezza, ecco un estratto del decreto esoneri approvato il 14 Maggio, dove si dice che i soggetti esonerati dall’emissione dello scontrino ex art 2 dpr 696/96 non devono inviare corrispettivi telematici, ma in ogni caso possono farlo se per loro scelta. Ho evidenziato con delle linee nere verticali le parti che ci interessano come commercianti al dettaglio per corrispondenza

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di Seller_0P45R27lSqWXT

buongiorno, ho un quesito da sottoporre:
noi venditori online che non siamo tenuti all’ emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale( la fattura elettronica quando richiesta dal cliente la emettiamo già ) , come ottemperiamo all’ obbligo dell’ invio telematico dei corrispettivi?
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no, i venditori al dettaglio per corrispondenza di beni tangibili spediti per posta o corriere (commercio elettronico indiretto) non sono tenuti a certificare i corrispettivi e nemmeno a inviarli telematicamente a partire da luglio 2019 / gennaio 2020.

Vale l’art 2 lettera oo) DPR 696/96 che ci esonera dalla certificazione dei corrispettivi e di conseguenza all’invio telematico.

In ogni caso, se all’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza si affianca anche quella di un negozio, in tal caso per le sole vendite del negozio andrà usato il registratore telematico ovviamente.

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Per le vendite a distanza vere e proprie – ossia, fermo quanto appena detto sulle modalità di consegna, quelle «senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso» (cfr. l’articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo il quale, al successivo articolo 47, esclude peraltro dal suo novero i contratti «n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati») – occorre rammentare che se le stesse, come sembrerebbe nel caso rappresentato, non costituiscono cessioni da/verso soggetti comunitari (ipotesi nella quale sarebbe applicabile il disposto degli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), sono esentate dagli obblighi di certificazione.

Le recenti disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi, infatti, non inficiano le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato, secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non soggetta all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I corrispettivi delle vendite dovranno, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del decreto IVA, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

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Ma per la registrazione dei corrispettivi, che documento va allegato al registro dei corrispettivi?
Che tipo di riscontro possono fare?

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ok, ma i dati annotati sul registro dei corrispettivi,devo poi inviarli all’ agenzie delle entrate .
quale modalità si deve utilizzare???

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Giusto per fare chiarezza, ecco un estratto del decreto esoneri approvato il 14 Maggio, dove si dice che i soggetti esonerati dall’emissione dello scontrino ex art 2 dpr 696/96 non devono inviare corrispettivi telematici, ma in ogni caso possono farlo se per loro scelta. Ho evidenziato con delle linee nere verticali le parti che ci interessano come commercianti al dettaglio per corrispondenza

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no, i venditori al dettaglio per corrispondenza di beni tangibili spediti per posta o corriere (commercio elettronico indiretto) non sono tenuti a certificare i corrispettivi e nemmeno a inviarli telematicamente a partire da luglio 2019 / gennaio 2020.

Vale l’art 2 lettera oo) DPR 696/96 che ci esonera dalla certificazione dei corrispettivi e di conseguenza all’invio telematico.

In ogni caso, se all’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza si affianca anche quella di un negozio, in tal caso per le sole vendite del negozio andrà usato il registratore telematico ovviamente.

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no, i venditori al dettaglio per corrispondenza di beni tangibili spediti per posta o corriere (commercio elettronico indiretto) non sono tenuti a certificare i corrispettivi e nemmeno a inviarli telematicamente a partire da luglio 2019 / gennaio 2020.

Vale l’art 2 lettera oo) DPR 696/96 che ci esonera dalla certificazione dei corrispettivi e di conseguenza all’invio telematico.

In ogni caso, se all’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza si affianca anche quella di un negozio, in tal caso per le sole vendite del negozio andrà usato il registratore telematico ovviamente.

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Per le vendite a distanza vere e proprie – ossia, fermo quanto appena detto sulle modalità di consegna, quelle «senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso» (cfr. l’articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo il quale, al successivo articolo 47, esclude peraltro dal suo novero i contratti «n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati») – occorre rammentare che se le stesse, come sembrerebbe nel caso rappresentato, non costituiscono cessioni da/verso soggetti comunitari (ipotesi nella quale sarebbe applicabile il disposto degli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), sono esentate dagli obblighi di certificazione.

Le recenti disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi, infatti, non inficiano le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato, secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non soggetta all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I corrispettivi delle vendite dovranno, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del decreto IVA, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

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Per le vendite a distanza vere e proprie – ossia, fermo quanto appena detto sulle modalità di consegna, quelle «senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso» (cfr. l’articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo il quale, al successivo articolo 47, esclude peraltro dal suo novero i contratti «n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati») – occorre rammentare che se le stesse, come sembrerebbe nel caso rappresentato, non costituiscono cessioni da/verso soggetti comunitari (ipotesi nella quale sarebbe applicabile il disposto degli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), sono esentate dagli obblighi di certificazione.

Le recenti disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi, infatti, non inficiano le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato, secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non soggetta all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

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